Art. 18.
(Carta giovani).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 3, un decreto legislativo volto a istituire un documento agevolativo, di seguito denominato «Carta giovani», rivolto alle giovani donne e ai giovani uomini residenti nel territorio della Repubblica, di età compresa tra i quindici e i ventinove anni, finalizzato a incentivare la fruizione di servizi culturali, formativi, didattici, di mobilità e relazionali nonché di servizi connessi alle nuove tecnologie informatiche e all'accesso ai mezzi d'informazione di massa.
      2. Il Governo, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del CNG, presenta lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari nei limiti temporali previsti dai rispettivi Regolamenti.
      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire l'universalità delle condizioni di fruizione dei servizi contemplati dalla Carta giovani;

 

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          b) individuare forme di superamento delle condizioni di svantaggio tra i beneficiari della Carta giovani dovute alla marginalità dei rispettivi luoghi di residenza;

          c) favorire forme di aggregazione e di convenzionamento tra le amministrazioni locali minori al fine di garantire condizioni di accesso ad adeguati livelli di servizio da offrire a livello locale;

          d) individuazione dei servizi di livello nazionale ed eventualmente sul territorio dell'Unione europea e delle relative modalità agevolative, nonché dei servizi di livello regionale, provinciale e comunale e rinvio alle determinazioni dei rispettivi organismi deliberativi ai fini della definizione delle relative modalità agevolative;

          e) previsione di caratteristiche tecniche che consentano l'integrazione anche progressiva della Carta giovani con analoghe carte rilasciate agli studenti o ad altre categorie di giovani e con il documento di identità elettronico previsto dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, al fine di pervenire a un unico documento polifunzionale utilizzabile lungo tutto l'arco della vita;

          f) previsione di caratteristiche tecniche della Carta giovani che ne consentano la riprogrammazione, la tutela della riservatezza dei dati personali e la inutizzabilità da parte di estranei;

          g) individuazione delle procedure per il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati erogatori dei servizi ricompresi nella Carta giovani, ai fini della definizione dei servizi stessi, anche attraverso la definizione di convenzioni tipo, disciplinanti le modalità di riconoscimento e di fruizione delle suddette agevolazioni;

          h) indicazione di procedure concorsuali, attraverso gara pubblica, per la selezione dei soggetti privati erogatori dei servizi ricompresi nella Carta giovani;

          i) determinazione dei criteri di partecipazione finanziaria dello Stato ai fini

 

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del riconoscimento degli strumenti agevolativi deliberati dalle regioni e dagli enti locali.

      4. Eventuali disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure stabiliti dal presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.